CronacaIn Campania De Luca impone chiusura serale anticipata dei locali pubblici /ORARI

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In Campania De Luca impone chiusura serale anticipata dei locali pubblici /ORARI

Resta confermato l’obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all’aperto, durante l’intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale

Inserito da (Maria Abate), lunedì 5 ottobre 2020 15:47:52

Con l'ordinanza n. 77 del 5 ottobre 2020 il Presidente della Giunta Regionale della Campania Vincenzo De Luca ha emanato ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

In particolare, si legge nell'Ordinanza, dato che sul territorio nazionale e su quello regionale continua, da diversi giorni, a registrarsi «un trend in aumento della diffusività dei contagi, particolarmente significativo e pericoloso per quanto concerne il territorio regionale della Campania, tenuto conto dell'altissima densità abitativa di diverse aree della regione» e considerato che «è stato rilevato, nella giornata del 4 ottobre 2020, un numero di nuovi contagi pari a 412, ulteriormente in aumento rispetto a quelli rilevati nei giorni precedenti», il governatore, d'accordo con l'Unità di Crisi, ha ritenuto necessarie disposizioni in tema di esercizio delle attività commerciali dei bar e della ristorazione.

Con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre, è fatto obbligo ai bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari di chiusura dell'attività dalle 23 alle 6 del giorno successivo, nei giorni da domenica a giovedì e dalle 24 alle 6 del giorno successivo, nei giorni di venerdì e sabato. Fanno eccezione gli esercizi presenti all'interno di strutture di vendita all'ingrosso che osservano orari notturni di esercizio.

Ai ristoranti, pizzerie ed altri esercizi della ristorazione (pub, vinerie, kebab e similari), è fatto obbligo di prevedere l'ultimo ingresso dei clienti nonché degli avventori per asporto alle 23, per l'intera settimana. Le consegne a domicilio sono consentite senza limiti di orario.

Restano confermate le disposizioni di cui all'Ordinanza n.75 del 29 settembre 2020, pubblicata sul BURC in pari data e relativi Protocolli di settore allegati. Sono altresì confermate tutte le disposizioni di cui all'Ordinanza n.76 del 3 ottobre 2020, ivi compresa la proroga:

- dell'obbligo, su tutto il territorio regionale, di indossare la mascherina anche nei luoghi all'aperto, durante l'intero arco della giornata, a prescindere dalla distanza interpersonale, fatte salve le previsioni degli specifici protocolli di settore vigenti (ad esempio per le attività di ristorazione, bar, sport all'aperto), approvati o prorogati con le ordinanze vigenti o riportati in allegato al DPCM 7 settembre 2020;

- di tutte le disposizioni relative alle misure di sicurezza obbligatorie prescritte per i titolari e gli utenti di esercizi commerciali, culturali, ricreativi, o comunque aperti al pubblico, ivi compreso l'obbligo di porre a disposizione, all'ingresso e all'interno dei locali, soluzioni idroalcoliche igienizzanti e di subordinare l'ingresso da parte degli utenti alla avvenuta igienizzazione delle mani e alla protezione delle vie respiratorie attraverso l'uso della mascherina.

Le violazioni delle disposizioni dell'ordinanza sono punite con il pagamento, a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge n.35 del 2020 e ss.mm.ii. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio da 5 a 30 giorni. Ai sensi di quanto disposto dall'art.4, comma 5 del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, in caso di reiterata violazione del presente provvedimento la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

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