Tu sei qui: Territorio e AmbienteAttività balneari: ecco l'ordinanza della Guardia Costiera di Salerno che modifica norme di sicurezza
Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), giovedì 29 giugno 2023 15:55:54
Il Capo del Circondario marittimo di Salerno ha firmato un'ordinanza di sicurezza balneare con il compito di modificare le vigenti norme in materia di sicurezza delle attività marittime, al fine di adeguarle a talune esigenze emerse nel corso delle precedenti stagioni oltre che scaturenti dall'esperienza specifica nel settore.
La presente ordinanza trova applicazione nell'ambito del Circondario marittimo di Salerno che si estende da Punta "Germano" fino alla sponda destra della foce del fiume "Sele" e disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione che si svolge lungo il litorale marino e costiero compreso tra i Comuni di Positano ed Eboli.
L'ordinanza si divide in
- Disposizioni generali: I titolari di strutture balneari e/o attività similari, ed i Comuni costieri per i tratti di arenile/costa destinati alla libera fruizione, hanno l'obbligo di segnalare eventuali situazioni costituenti pericolo per i bagnanti, mediante l'apposizione di idonei cartelli di segnalamento, posizionati in modo visibile e riprodotti in italiano ed in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco).
- Zone di mare riservate alla balneazione: Le zone di mare fino a 200 metri dalle spiagge e/o dalle scogliere basse e di 100 metri dalle coste alte o a picco sul mare, non interessate da specifiche ordinanze di interdizione o da apposite concessioni demaniali marittime che abbiano destinato gli specchi acquei ad altro uso, sono riservate alla balneazione.
- Zone di mare vietate alla balneazione:
• nei porti;
• nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
• in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
• all'interno dei corridoi di lancio delle unità navali;
• sulle rotte dirette di entrata/uscita dai porti;
• all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio di unità navali;
• alle foci dei fiumi e dei canali navigabili;
• nelle vicinanze di impianti o attrezzi da pesca;
• in prossimità delle scogliere frangiflutti e delle opere poste a difesa della costa presenti lungo il litorale parallelamente e perpendicolarmente alla linea di costa;
• nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale, che dovranno essere opportunamente segnalate con appositi cartelli, redatti oltre che in lingua italiana, in almeno altre quattro lingue (inglese, francese, spagnolo e tedesco), posizionati a cura dei Comuni;
• nelle zone di mare interdette con specifiche Ordinanze dell'Autorità marittima.
- Corridoi di lancio - disciplina della navigazione all'interno degli stessi.
- Disposizioni sull'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio, presso strutture balneari e spiagge/scogliere libere.
- Altre disposizioni particolari per gli stabilimenti balneari
- Obblighi per l'assistente bagnante
- Attività varie svolte durante la stagione balneare
I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso o più grave illecito amministrativo e/o reato, incorreranno nelle sanzioni di cui agli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero in quelle previste dal Decreto Legislativo n.171/2005, come emendato ed integrato dal Decreto Legislativo
n.229/2017 e ss.mm.ii.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo degli uffici marittimi del circondario marittimo di Salerno e dei Comuni rivieraschi, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/salerno e diffusione presso gli organi di informazione locale.
ORDINANZA IN ALLEGATO
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